La legge di bilancio per il 2020 ha introdotto una nuova ipotesi di detrazione, meglio nota come “bonus facciate”, che riconosce una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta, senza alcun tetto massimo di importo.
Il beneficio riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche.
L’agevolazione si va ad aggiungere, quindi, a quelle relative agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Ma cosa si intende per facciata? La facciata costituisce l’involucro esterno e visibile dell’edificio e ricomprende, a prescindere dalle esposizioni – nord, sud, ovest ed est-, la parte frontale dell’edificio (quella dove di solito è collocato il portone di ingresso), e le parti laterali dell’immobile.
Data la formula generica della norma, la detrazione del 90% dovrebbe spettare anche se le facciate non riguardano i condomìni ma ad esempio ville private e villette a schiera, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile.
Perché gli immobili possano fruire del “bonus facciate” essi devono avere una specifica ubicazione, ovvero devono essere situati nelle zone A o B di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 definite come:
– “zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
– zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Dal punto di vista pratico, per sapere se un edificio si trova nelle zone A o B del territorio si consiglia di rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune ove è collocato l’immobile.
Con riguardo poi ai soggetti che possono beneficiare della nuova agevolazione, la norma stabilisce in modo generico che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta; dovrebbe ritenersi, quindi, che la detrazione riguardi sia i soggetti IRPEF che quelli IRES.
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