L’entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017 e dei nuovi accordi territoriali che lo recepiscono ha sollevato non pochi dubbi con riferimento ai canoni concordati. Un dubbio, in particolare, riguarda la valenza dell’autocertificazione prevista da alcuni accordi territoriali, tra cui quello di Torino del 28 dicembre 2017 (si veda LOCAZIONE – CHIARIMENTI PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI SUI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO).

L’autocertificazione, prevista dai suddetti accordi, rappresenta un documento redatto e sottoscritto dalla parti per certificare (o meglio “autocertificare”) il canone pattuito ed elementi fondamentali in conformità all’accordo locale di riferimento.

MA L’AUTOCERTIFICAZIONE CHE VALENZA HA?

Precisi chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate, che nella recente risposta della Direzione regionale del Piemonte (la n. 901-88/2018), ha spiegato la valenza dell’autocertificazione prevista da alcuni Comuni alla luce delle nuove previsioni del DM 16 gennaio 2017.

Ricordiamo che il nuovo DM 2017 ha previsto l’assistenza, nella definizione del canone concordato, delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori o, in alternativa, l’attestazione, da parte di un’organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso.

Tale impostazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018, in cui ha precisato che, per i contratti stipulati in base ai nuovi accordi territoriali, privi dell’assistenza delle associazioni, l’attestazione di almeno un’organizzazione firmataria costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. L’allegazione di tale documento in sede di registrazione, anche se non necessaria, risulta opportuna.

Nell’interpello n. 901-88/2018 l’Agenzia conferma quanto riportato nella risoluzione n. 31, ovvero che il contenuto del nuovo accordo territoriale del Comune di Torino non può discostarsi da quanto indicato nel DM 16 gennaio 2017 e che anche per i nuovi contratti stipulati in tale Comune occorra l’attestazione sottoscritta da almeno una delle associazioni firmatarie dell’accordo stesso; questo, ovviamente, in difetto dell’assistenza, nella definizione del canone concordato, delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
Preso atto di tale interpretazione, che obbliga proprietari e inquilini, una volta stipulato il contratto, a compilare e farsi attestare la certificazione di congruità, occorre poi capire cosa fare per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore dei nuovi accordi (1° gennaio 2018 per il Comune di Torino) alla data odierna.

In assenza di un termine preciso entro cui l’attestazione debba essere redatta, sembrerebbe possibile che la stessa possa essere successiva alla stipula del contratto di locazione, anche se la stessa dovrà comunque essere prodotta entro il limite della data di richiesta del documento stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Anche su tale punto si auspica un chiarimento ufficiale…

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