Con l’avvicinarsi della scadenza dell’acconto IMU/TASI dovuto per l’anno 2018 (in scadenza il 18 giugno, in quanto il 16 giugno è un sabato) cerchiamo di fare chiarezza sull’acconto TASI per gli immobili locati.

La TASI dovuta dall’inquilino viene calcolata in base ad una PERCENTUALE DETERMINATA DAL COMUNE, con proprio regolamento, COMPRESA TRA IL 10% E IL 30% dell’ammontare complessivamente dovuto sull’immobile. La parte restante della TASI deve essere pagata dal proprietario dell’unità immobiliare.

Il proprietario e l’inquilino sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; devono, quindi, effettuare versamenti distinti e separati.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

La TASI complessivamente dovuta:

  • deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario;
  • successivamente, deve essere ripartita tra quest’ultimo e l’inquilino sulla base della percentuale stabilita dal Comune.

Ciascun Comune ha comunque la facoltà di prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.

UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un inquilino che l’abbia destinata a propria abitazione principale (esclusi gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), il proprietario versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune, mentre l’inquilino non è tenuto ad effettuare alcun versamento (in forza dell’esenzione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale).

MANCATO VERSAMENTO DELLA TASI DA PARTE DELL’INQUILINO

Il proprietario non è responsabile del mancato pagamento della TASI da parte dell’inquilino, in quanto:

  • proprietario ed inquilino sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
  • la responsabilità solidale è prevista solo tra comproprietari e coinquilini e non, quindi, tra possessore e detentore.

IL NOSTRO STAFF E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI ED APPROFONDIMENTI

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