Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma ha ribadito, sulla scia di un orientamento giurisprudenziale che può ritenersi consolidato, che “una volta terminato il rapporto locatizio e riconsegnato l’immobile, il deposito cauzionale non assolve più la funzione di garanzia previsto dalla legge”, pertanto “il locatore è gravato dall’obbligo restitutorio della cauzione a suo tempo incassata”.
Il locatore, pertanto, non può trattenere il deposito cauzionale a tempo indeterminato dopo la riconsegna dell’immobile, allo scopo di una eventuale futura rivalsa per pretesi danni, perché l’obbligazione di restituzione sorge non appena avviene il rilascio dell’immobile.
Ciò vale anche nel caso in cui il conduttore sia moroso o abbia cagionato danni al locatore.
La ritenzione della cauzione è legittima solo se il locatore agisca in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti formulando specifica domanda di accertamento e liquidazione degli stessi (in via riconvenzionale, nel caso in cui il locatore sia convenuto nel giudizio promosso dal conduttore per ottenere la restituzione della cauzione).