I CONTRATTI CONCORDATI sono nati con lo scopo di calmierare il mercato delle locazioni abitative prevedendo un canone predefinito sulla base dell’accordo locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. A fronte di questa limitazione sono previste interessanti agevolazioni fiscali in capo ai proprietari (Si veda anche LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO – NECESSARIO IL VISTO DELLE ASSOCIAZIONI PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ).
Il DM 16 gennaio 2017, riscrivendo le regole in merito all’attestazione dei requisiti per poter stipulare i contratti a canone concordato, ha previsto che:
– le parti si possano far assistere, nella definizione del canone effettivo, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (“contratti assistiti”);
– in alternativa, gli accordi territoriali per i “contratti non assistiti” definiscono le modalità con cui almeno una organizzazione firmataria dell’accordo locale attesta che il singolo contratto è conforme all’intesa, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. Si tratta di un’attestazione, redatta sulla base delle informazioni fornite dalle parti, che il canone rientra nei limiti fissati dall’accordo e che le clausole rispettano la normativa.
Vediamo i chiarimenti intervenuti fino ad oggi.
Come affermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1380 del 6 febbraio 2018, salvo che le associazioni siano intervenute nella stesura del contratto, diventa d’obbligo per i contraenti acquisire l’attestazione, anche per poter dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle agevolazioni utilizzate.
L’Agenzia delle Entrate recentemente, con interpello 954-119/2018, ha ribadito tale impostazione confermando che per i contratti “non assistiti” l’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni relative ai tributi gestiti dall’Agenzia.
La risposta all’interpello prosegue, dal punto di vista pratico, precisando che l’allegazione dell’attestato, in sede di registrazione del contratto, non risulta obbligatoria ma opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti nel caso si richieda la riduzione del 30% della base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro. L’attestato non sconta né imposta di registro né imposta di bollo.
E’ stato poi precisato che l’attestazione non risulta necessaria né per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017 né per quelli stipulati successivamente a tale data ma nei comuni ove non risultino ancora stipulati Accordi territoriali che recepiscono le disposizioni del DM 16 gennaio 2017.
Rimane ancora da chiarire, invece, la valenza della autocertificazioni, previste da alcuni accordi locali come quello di Torino, con le quali le parti attestano la congruità dei parametri utilizzati per determinare il canone predefinito.
In attesa di chiarimenti, si ritiene che, laddove l’accordo preveda l’autocertificazione delle parti, non sarà necessaria alcuna ulteriore attestazione in quanto tale procedura è espressamente prevista nell’accordo stesso. Sarà opportuno allegare l’autocertificazione alla copia del contratto depositata per la registrazione.
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