In vista della scadenza del 18 dicembre 2017 per il versamento della seconda rata dell’IMU (e della TASI), a saldo e a conguaglio, per l’anno 2017, riportiamo alcune utili indicazioni per districarsi nella “giungla” delle aliquote IMU del proprio Comune ed effettuare il  calcolo corretto dell’importo dovuto.

Bisogna considerare, infatti, che:

– il versamento della prima rata dell’IMU 2017 è stato effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2016;

– sulla seconda rata, quella in scadenza appunto al 18 dicembre p.v., hanno rilevanza eventuali variazioni deliberate dai Comuni (lo stesso vale per la TASI).

Il primo passo per il calcolo dell’imposta, quindi, è costituito dalla verifica sul sito del MEF – Dipartimento delle Finanze delle delibere IMU e TASI del Comune di riferimento (cliccando sul seguente link potete trovare tutte le delibere dei vari Comuni italiani suddivise per anno: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm).

Attenzione, però.

Le delibere approvate dai Comuni per l’anno 2017 trovano applicazione solo se sussistono le tre seguenti condizioni:

1) la delibera è stata adottata entro il 31 marzo 2017 (oltre che nel testo della delibera, la data di adozione è riportata nel predetto sito internet del MEF, alla voce “Data Documento”);

2) la pubblicazione della delibera sul sito internet del MEF è stata effettuata entro il 28 ottobre 2017 (vedere sito del MEF, voce “Data pubblicazione”);

3) l’aliquota non è stata aumentata rispetto a quella prevista per l’anno 2015: in tal caso l’aumento risulta inefficace.

In caso di superamento dei termini di cui al punto 1) e 2) si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2016.

N.B., casi particolari:

– per la TASI, qualora nell’anno 2015 fosse stata prevista dal Comune la maggiorazione dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nell’anno 2017 solo se espressamente confermata nell’anno 2016;

– con riferimento alla data di pubblicazione, se la delibera risulta ripubblicata oltre il 28 ottobre 2017 con la nota “errata corrige”, a causa di un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione.

IL NOSTRO STAFF E’ A DISPOSIZIONE PER APPROFONDIMENTI, CHIARIMENTI  E PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA

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